Art. 7.
(Campagna informativa).

      1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero della pubblica istruzione, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso stampa, radio, televisione e altri mezzi di comunicazione, a realizzare una campagna di informazione, di sensibilizzazione e di pubblicizzazione dei circhi e degli spettacoli viaggianti che non fanno uso di animali. La campagna è ripetuta in altre forme almeno nei due anni successivi.