1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero della pubblica istruzione, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso stampa, radio, televisione e altri mezzi di comunicazione, a realizzare una campagna di informazione, di sensibilizzazione e di pubblicizzazione dei circhi e degli spettacoli viaggianti che non fanno uso di animali. La campagna è ripetuta in altre forme almeno nei due anni successivi.